fallimento e mandato

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lillo1
00giovedì 24 febbraio 2005 11:41
Una persona fallita può essere nominata mandataria con rappresentanza di un imprenditore per compiere in nome e per conto di questo degli atti giuridici vincolanti per la ditta dell’imprenditore mandante? (nella fattispecie: firma di un contratto di appalto con il comune)
ferrari.m
00giovedì 24 febbraio 2005 11:53
Il fallito non perde la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione?
lillo1
00giovedì 24 febbraio 2005 11:59
yes. ma in questo caso non è il fallito che contratta con la p.a. Chi contratta è il legale rappresentante dell’impresa, che ha tutte le carte in regola per contrattare con la p.a. Ma siccome lui non può essere presente (perchè è un prestanome, ma questa è un’altra storia) avrebbe demandato a un procuratore speciale la firma del contratto. Mi domandavo se il procuratore possa svolgere tale funzione, cioè possa essere mandatario con rappresentanza, nel caso sia fallito.
ferrari.m
00giovedì 24 febbraio 2005 12:15
Ritengo che il procuratore debba essere uno "capace" di contrattare, altrimenti si potrebbe nominare procuratore un minorenne o un interdetto...

Se non fosse possibile però dubito che il notaio avrebbe autenticato la procura (generale o speciale che sia), però se nessuno gli ha detto che era fallito...
lillo1
00giovedì 24 febbraio 2005 12:24
il codice civile dice che il mandato si estingue, tra l'altro, per sopravvenuta interdizione o inabilitazione del mandante o del mandatario. quindi è logico che se uno è interdetto o inabilitato non può assumere il ruolo di mandatario. quello che non mi ricordo, e che non trovo sulla legge fallimentare, è se tra gli effetti del fallimento nei confronti del fallito c'è anche l'interdizione.
ferrari.m
00giovedì 24 febbraio 2005 12:43
Stavo riguardando la tua domanda iniziale.
Vorrei un chiarimento: stiamo parlando di mandato (che è un contratto) o di procura (che è un atto unilaterale)??
marco panaro
00giovedì 24 febbraio 2005 12:55
Per quello che posso capirci io (cioé poco), dall'art. 1389 c.c. non sembrerebbe che ad un fallito sia impedito di rappresentare terzi.
cicolex
00giovedì 24 febbraio 2005 14:19
Attenzione che il fallito non è incapace in toto....la sentenza che dichiara il fallimento priva, dalla sua data, il fallito dell'amministrazione e della disponibilita' dei SUOI beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento, gli atti compiuti (inerenti il SUO patrimonio)e i pagamenti da lui eseguiti (per debiti PROPRI)dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.

L'art. 50 L.F. (Degli effetti del fallimento)stabilisce al terzo comma: Finche' l'iscrizione non e' cancellata, il fallito e' soggetto alle incapacita' stabilite dalla legge.

Come giustamente rilevato da Marco la legge nel nostro caso (art. 1389 CC)non stabilisce alcuna incapacità in merito.
Commissario Maigret
00giovedì 24 febbraio 2005 18:03
Sono d'accordo.
In primo luogo direi che la procura è pienamente valida; infatti il rappresentante non deve essere necessariamente capace di agire (art. 1389 c.c.), essendo sufficiente che abbia la capacità naturale di intendere e di volere al momento dell'atto, in quanto gli effetti dell'attività giuridica posta in essere non si producono nella sua sfera giuridica soggettiva ma in quella del rappresentato. Anche con la dichiarazione di fallimento la capacità del fallito resta integra, quindi nulla osta a che egli venga nominato procuratore.
Inoltre, la sentenza di fallimento non determina conseguenze sull'atto posto in essere dal procuratore fallito. Quando perfeziona l'accordo in qualità di rappresentante, il fallito non pone in essere atti di disposizione del suo patrimonio, dunque nessuna conseguenza può ravvisarsi a danno dei suoi creditori. Egli dispone in nome e per conto del rappresentato e dunque nessuna pretesa potrà avanzare il curatore fallimentare sui beni oggetto della procura.



[Modificato da Commissario Maigret 24/02/2005 18.04]

lillo1
00giovedì 24 febbraio 2005 18:52
grazie ragazzi.
per rispondere a mario, non so ancora se la rappresentanza sarà attribuita con procura o con un contratto di mandato. ma dalle risposte di cico, del comm, e di marco, mi sembra di capire che non ci sia alcuna differenza...
aggiungo un "purtroppo" [SM=g27819] , ma questa è un'altra storia.
buona serata.
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