(seri)
00lunedì 4 gennaio 2010 18:53
salve a tutti, vorrei comunicare la mia esperienza in quanto credo sia utile a coloro i quali frequentano la SSPL e contemporaneamente svolgono pratica forense, anche allo scopo di porre fine ai comportamenti scorretti ed illegittimi dei consigli dell'ordine. Mi sono lauerata nell'ottobre 2007 e conseguentemente mi sono iscritta alla SSPL ma non all'albo dei praticanti. Nell' Ottobre 2008 ho iniziato il secondo anno di SSPl e solo allora mi sono iscritta all'albo dei praticanti avvocati.
Ad aprile 2009 ho conseguito il diploma di specializzazione, di conseguenza nell'ottobre 2009 appena terminato il primo anno di pratica ho chiesto il riconoscimento del conseguito Diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali come sostitutivo di un anno di pratica, facendo riferimento alla normativa vigente ed alle sentenze del consiglio di Stato e del TAR conformi alla mia richiesta. Il risultato: ottenimento del certificato di pratica forense e partecipazione all' esame d'avvocato nella sessione 2009. Di seguito allego la domanda da me presentata al consiglio dell'ordine a cui appartengo. Consiglio a tutti coloro che si trovino nella mia posizione di far sentire le proprie ragioni al fine di ottenere ciò che è nostro di diritto.
" On.le Consiglio dellOrdine degli Avvocati .
La sottoscritta .. iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati di . con delibera del ..
CHIEDE
Il riconoscimento del conseguito Diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali come sostitutivo di un anno di pratica e, conseguentemente il rilascio del certificato di compiuta pratica per sostenere gli esami da Avvocato nella prossima sessione.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il rilascio del detto certificato non determina automaticamente la cancellazione prevista dallart. 14 R.D. 22.01.34 n. 37 dal Registro Speciale dei Praticanti.
Tale richiesta viene avanzata sulla base dei seguenti motivi in fatto e in diritto:
- La sottoscritta risulta iscritta nel registro dei Praticanti Avvocati di .. con delibera del ottobre 2008 e, pertanto ha svolto il prescritto periodo di pratica per il periodo di un anno.
- al momento delliscrizione allegava attestazione di frequenza al 2 anno della Scuola di Specializzazione per le Professioni legali (anno accademico 2008-2009)
- la stessa ha conseguito il Diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso . in data . Aprile 2009;
- ne consegue che, il conseguimento del diploma avvenuto nel corso del periodo di pratica forense;
- Il regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante "Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore", prevede all'articolo 17 che per ottenere l'iscrizione nell'albo dei procuratori (avvocati) necessario, tra l'altro, "aver compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica, frequentando lo studio di un procuratore ed assistendo alle udienze civili e penali della Corte d'Appello almeno per due anni consecutivi, posteriormente alla laurea ()
- La legge 24 luglio 1985, n. 406 ("Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale, all'art. 2, comma 1, prevede espres-samente che "il periodo di pratica (previsto dall'articolo 17, , del regio decreto del 1933, n. 1578), per l'ammissione all'esame di procuratore legale [avvocato], non pu avere durata inferiore a due anni".
- Lart. 16 L. n. 127/1997), rubricato "Scuola di specializzazione per le professioni legali" stabilisce che, esse provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio;
- lart 17, comma 114, L. n. 127/1997) stabilisce testualmente che: Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative allaccesso alle professioni di avvocato () il diploma di specializzazione di cui al comma 113 (cio il diploma rilasciato dalle Scuole di specializzazione per le professioni legali: n.d.r.) costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro della Giustizia () titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica.
- In attuazione di tale disposizione di legge il Ministro della Giustizia ha adottato il decreto 11 dicembre 2001 n. 475, nel quale, allart 1, si prevede che: il diploma conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le professioni legali valutato, ai fini del compimento della pratica per laccesso alle professioni di avvocato e di notaio, per un anno.
Alla luce di tali disposizioni risulta chiaro ed evidente che, lart. 17 R.D.L. del 1933 n. 1578 indica , fra i requisiti richiesti per liscrizione allalbo degli avvocati e, quindi, per la partecipazione al relativo esame di abilitazione, il compimento di due anni di tirocinio, mentre liscrizione per un biennio al registro dei praticanti avvocati costituisce una formalit necessaria a verificare e certificare leffettivo svolgimento della pratica professionale, con la frequenza delle udienze e dello studio del proprio dominus.
Tale formalit risulta ampiamente e direttamente derogata dallart 17, comma 114, L. n. 127/1997 il quale prevedendo una deroga alle vigenti disposizioni relative allaccesso alle professioni di avvocato, risulta palese che tale deroga abbia per oggetto lart 17 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, "aver compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica, frequentando lo studio di un procuratore ed assistendo alle udienze civili e penali della Corte d'Appello almeno per due anni consecutivi, posteriormente alla laurea ()ed nonch la legge 24 luglio 1985, n. 406 "il periodo di pratica (previsto dall'articolo 17, , del regio decreto del 1933, n. 1578), per l'ammissione all'esame di procuratore legale [avvocato], non pu avere durata inferiore a due anni".
La pratica adottata dai Consigli dellOrdine di ammettere lesonero da parte dei praticanti alla frequenza dello studio del proprio dominus e, di assistere alle udienze civili e penali per il periodo di un anno, appare senzaltro adeguata per quei praticanti che non hanno ancora conseguito il titolo e che svolgono la pratica forense in perfetta concomitanza con la frequenza della scuola di specializzazione (essendo anchessa di durata biennale) , essendo impossibile per ragioni spazio temporali regolate dalle leggi della fisica e della chimica, trovarsi in due luoghi allo stesso tempo.
Pertanto, questi soggetti non si trovano nella posizione giuridica di potere ottenere la sostituzione di un anno di pratica forense con il diploma della scuola di specializzazione, in quanto detto titolo non stato ancora conseguito. Lart 17 si esprime nei termini titolo valutabile, il decreto del Ministro della Giustizia 2001 n. 475/2001 diploma valutato, ne consegue che, poich lordinamento non vieta la frequenza contestuale della scuola e del foro, ad essi rimane solo la possibilit (vista la frequenza concomitante) di ottenere lesonero nei limiti di una anno.
Nel caso di specie, invece, liscrizione della sottoscritta nel registro dei praticanti avvenuta il ottobre 2008, (nel corso della frequenza del secondo anno alla scuola di specializzazione per le professioni legali), conseguendo il relativo diploma di specializzazione il .. Aprile 2009, risultando pertanto integrata la fattispecie prevista dal combinato disposto del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, la legge 24 luglio 1985, n. 406, gli artt. 16e 17 l. n. 127/1997, decreto del ministero della giustizia dell 11 dicembre 2001 n. 475, risultando concluso lanno di pratica forense e conseguito il diploma valutabile ex lege nei limiti di un anno.
Negare tale legittima richiesta comporterebbe la violazione dell art. 3 della costituzione qualora si richiedesse anche per i praticanti avvocati specializzati, il requisito dell'iscrizione nell'apposito registro dei praticanti per due anni solari, in tal modo equiparandoli irragionevolmente (ed in contrasto con la voluntas legis esplicitata dal D.M. n. 475/2001) agli aspiranti avvocati che non abbiano conseguito il titolo di specializzazione.
Una eventuale delibera negativa, integrerebbe inoltre gli estremi della violazione ed erronea applicazione dellart. 1 D.M. 11.12.2001 n. 475 in relazione allart. 17, comma 114, L. 15.5.1997 n. 127, nonch violazione ed erronea applicazione dellart. 17 n. 5 R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, eccesso di potere.
Vista lassoluta identit di fattispecie, la sottoscritta evidenzia la pronuncia del Consiglio di Stato, Sezione IV con Sentenza 5 ottobre 2005, n. 5353, la quale ha accolto il ricorso in appello proposto dal praticante avvocato , avverso la sentenza del tar calabria il quale aderiva alla posizione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme, secondo il quale per l'ammissione agli esami di abilitazione alla professione forense, occorre aveva aver maturato due anni effettivi di compiuta pratica, uno dei quali poteva essere sostituito dal diploma rilasciato dalla Scuola di specializzazione per le professioni legali, semprech il periodo complessivo di pratica non risultasse inferiore al biennio solare, circostanza questa che non si rinveniva nel caso di specie, poich non era decorso il prescritto periodo di pratica biennale, n era stato compiuto un anno intero di pratica forense dopo il conseguimento del diploma di specializzazione.
A parere del Consiglio di Stato, il legislatore a decorrere dall'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 117, comma 14, della legge n. 127 del 1997 e cio con il d.m. 11.12.2001, n. 475), prevede la possibilit di sostituire un anno della pratica con il conseguimento del diploma di specializzazione delle Scuole di specializzazione delle scuole forensi rilasciate dalle Universit degli Studi: secondo il giudizio, non irragionevole, n irrazionale, del legislatore tale titolo idoneo ad assicurare quella complessa e articolata formazione teorico-professionale che i futuri avvocati devono possedere.
Tale nuovo sistema, cos come ricostruito, non viola la previsione normativa di un biennio di pratica forense, precedentemente ritenuto adeguato e sufficiente per la ammissione all'esame di abilitazione, detto biennio dovendo considerarsi non gi un "principio" indispensabile per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione legale, bens solo uno dei modi (non il solo, in assoluto) attraverso cui i futuri avvocati possono forgiare la propria preparazione professionale e culturale. Invero, l'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, disciplinando espressamente le Scuole di specializzazione per le professioni legali, ne stabilisce espressamente la durata di due anni per coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo il previdente ordinamento, quadriennale, prevedendo altres al settimo comma che "il rilascio del diploma di specializzazione subordinato alla certificazione della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al superamento delle prove finali di esame".Questo tipo di diploma, anche in considerazione delle ricordate modalit di conseguimento (che, come accennato, non contemplano soltanto un'attivit meramente teorica, ma anche pratica, attraverso opportune verifiche, ed un esame finale), secondo l'opinione del legislatore costituisce titolo valutabile ai fini dell'ammissione dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e sostituisce, limitatamente ad un anno, il periodo di pratica: non pu dubitarsi che il suo conseguimento "limiti" legittimamente ad un solo anno la pratica cui fa riferimento l'articolo 17, n. 5), del r.d.l. n. 1738 del 1933.
Alla stessa soluzione perviene sia il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sia il Tribunale Amministrativo Regionale Puglia prima sez. Lecce (competenti a giudicare sullannullamento delle delibere adottate dai Consigli dellOrdine appartenenti alla circoscrizione delle realative Corte Dappello, nonch sulla risarcibilit della lesione degli interessi legittimi per la perdita di chance che potrebbe derivarne).
Orbene, ritiene il Collegio che tale norma regolamentare vada interpretata nel senso che il praticante avvocato che abbia conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali sia esonerato da un anno di tirocinio tradizionale (mediante frequenza dello studio) o, il che lo stesso, che il predetto diploma di specializzazione sostituisca a tutti gli effetti un anno di praticantato tradizionale.
Tale conclusione, oltre ad essere conforme alla portata derogatoria che la legge ha voluto attribuire, rispetto alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato e di notaio, alla disciplina del diploma di specializzazione de quo, altres in linea con la ratio dell'art. 17, comma 114, L. 127/1997, da ravvisarsi nella finalit di incentivare gli aspiranti avvocati e notai a conseguire il diploma in questione: appare, infatti, evidente che tale finalit sarebbe sicuramente vanificata ove si richiedesse anche per i praticanti notai specializzati il requisito dell'iscrizione nell'apposito registro dei praticanti per due anni solari, in tal modo equiparandoli irragionevolmente (ed in contrasto con la voluntas legis esplicitata dal D.M. n. 475/2001) agli aspiranti avvocati che non abbiano conseguito il titolo di specializzazione.
Inoltre osserva il Collegio che l'effetto esonerativo dallobbligo di compiere un anno di pratica tradizionale che si ricollega al diploma di specializzazione non subordinato dalla legge (cos come attuata dal D.M. n. 475/2001) n alla valutazione discrezionale del competente Consiglio dell'Ordine, n alla previa comunicazione a quest'ultimo di volersene avvalere, comunque implicita nell'istanza di rilascio del certificato di compiuta pratica.
Nella fattispecie non contestabile il fatto che la sottoscritta specializzata, abbia svolto un anno di tirocinio tradizionale, ne consegue che la stessa, in virt del valore legale del conseguito titolo di cui all'art. 1 D.M. 475/2001, abbia diritto al rilascio del certificato di compiuta pratica."
Si allega alla presente:
- attestazione del conseguimento del Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali;
- sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV - Sentenza 5 ottobre 2005, n. 5353
- sentenza del TAR Puglia n. 8391/04
- sentenza TAR Lazio 2005
Ottobre 2009
In fede