Tribunale Jesi: rigetto amministrazione di sostegno

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
Commissario Maigret
00martedì 18 gennaio 2005 10:51
Tribunale di Ancona - Sezione Distaccata di Jesi - Ufficio del Giudice Tutelare

Ordinanza 11 gennaio 2005


Oggetto.

Amministrazione di sostegno - Legge 9 gennaio 2004, n. 6 - Nomina amministratore di sostegno - Rigetto

Nell'ordinanza.

Ritiene il giudicante che - contrariamente a quanto sostenuto da illustre dottrina - in questo caso l'interdizione non possa essere preclusa dal solo fatto della temporaneità: malamente si insiste a tal proposito sulla necessità di evitare il "marchio di infamia" costituito dall'interdizione; qui va detto con nettezza che ogni istituto va interpretato secondo la costituzione ed i parametri costituzionali; è stato conservato l'istituto dell'interdizione, si è giustamente accentuata la sua portata di protezione soggettiva, pertanto la finalità di evitarlo come marchio infamante non può sussistere, perché non v'è luogo ad alcuna infamia (se poi l'infamia c'è la strada rettilinea è la denuncia alla corte costituzionale).


Commissario Maigret
00martedì 18 gennaio 2005 10:52
Tribunale di Ancona - Sezione Distaccata di Jesi - Ufficio del Giudice Tutelare

Ordinanza 11 gennaio 2005



Ordinanza.

Giudice: dott. Cesare Marziali

Il Giudice, visti gli atti del fascicolo 6318.04 R.Aff. C.C.


Rilevato che sussiste uno stato vegetativo;


considerato che pertanto sussiste un'incapacità del soggetto a relazionarsi on l'esterno nelle forme pur minime ma idonee agli incombenti richiamati nel provvedimento di convocazione (audizione dell'interessato; ruolo di assistenza dell'amministratore e non di totale supplenza/sostituzione, possibilità di informare il beneficiario ex art. 410 c.c.);


preso atto che, a quanto consta, l'orientamento dei giudici marchigiani, così come emergente dall'incontro di studio del 25.11.04 organizzato dal Referente per la formazione decentrata, appare univoco nel pretendere un minimo di possibilità di comunicazione tra il beneficiario e l'esterno, di talché va rivisto il precedente orientamento possibilista esternato da questo stesso GT, per un ovvio principio di certezza del diritto, oltre che per le motivazioni intrinseche sopra cennate;


rilevato, infine, che nella fattispecie la peculiarità è nella possibilità di un'incapacità cognitiva e volitiva solo transeunte, legata cioè a un'auspicabile regressione dello stato di coma, ma sotto questo profilo ritiene il giudicante che - contrariamente a quanto sostenuto da illustre dottrina - in questo caso l'interdizione non possa essere preclusa dal solo fatto della temporaneità: malamente si insiste a tal proposito sulla necessità di evitare il "marchio di infamia" costituito dall'interdizione; qui va detto con nettezza che ogni istituto va interpretato secondo la costituzione ed i parametri costituzionali; è stato conservato l'istituto dell'interdizione, si è giustamente accentuata la sua portata di protezione soggettiva, pertanto la finalità di evitarlo come marchio infamante non può sussistere, perché non v'è luogo ad alcuna infamia (se poi l'infamia c'è la strada rettilinea è la denuncia alla corte costituzionale).

P.Q.M.


Rigetta il ricorso. Manda gli atti al Pm per eventuali iniziative.


Si comunichi al ricorrente.


Jesi li 11.1.05


Il Giudice tutelare

Dott. Cesare Marziali
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 08:16.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com