Sentenza Numero 7 FIDAF del 25 marzo 2009 senza firma del giudice

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NIKKO2010
00mercoledì 9 aprile 2014 17:54
Federazione Italiana Di American Football
Giudice Sportivo Federale
Incontro: Blacks Rivoli vs Guelfi Firenze
Del 15/03/2009
* - * -*
Il Giudice Sportivo, letta la documentazione acquisita relativa all’incontro di cui in epigrafe
PREMESSO CHE
- in data 08 marzo 2009 i BLACKS comunicavano l’indisponibilità del campo su cui
doveva essere disputata la partita del 15 marzo 2009 con i GUELFI, impegnandosi a
ricercare soluzioni alternative per sopperire a tale mancanza;
- nonostante la precisa richiesta inoltrata dalla LENAF a fronte del mancato rispetto
del termine di cui al capitolo II, art. 5 del Regolamento dell’Attività Agonistica i
BLACKS non provvedevano a fornire alcuna documentazione giustificativa del caso
di forza maggiore, né tantomeno in merito alla causa di indisponibilità del campo;
- a fronte della perdurante impossibilità dei BLAKS di assicurare la disponibilità di un
campo sostitutivo i GUELFI rendevano nota la loro disponibilità a disputare
ugualmente la partita variando tempi e luoghi dell’incontro;
- al tempo stesso il Presidente della LENAF si attivava per reperire una soluzione
alternativa, individuata entro breve in un campo idoneo al caso;
i BLAKS rifiutavano tutte le alternative proposte adducendo indisponibilità dei propri
tesserati per precedenti impegni lavorativi che non venivano in alcun modo
documentati o specificati;
- in data 12 marzo 2009 il Presidente della LENAF disponeva la sospensione della
partita, comunicando tale provvedimento a tutte le parti interessate che fino a quel
momento erano rimaste a disposizione per disputare l’incontro;
- solo in data 20 marzo 2009 i BLACKS proponevano due campi sostitutivi, disponibili
il giorno 5 aprile in un caso e il giorno 7 giugno nell’altro, presso i quali disputare
l’incontro;
CONSIDERATO CHE
- il comportamento dei BLAKS è innegabilmente lesivo del Regolamento per l’Attività
Agonistica, in particolare del Titolo II, Capitolo II, articolo 5 (obblighi della squadra
di casa) per quanto riguarda la disponibilità e l’utilizzabilità del campo e del
successivo articolo 11 (spostamento degli incontri) per quanto riguarda la variazione
del campo e la non tempestiva comunicazione dello stesso;
- la mancata tempestiva segnalazione da parte della squadra di casa di un campo
alternativo ha costretto il CIA a tenere comunque a disposizione dei BLACKS i
candidati alla formazione della crew arbitrale, immobilizzando inutilmente delle
risorse;
- la società BLACKS, come emerge chiaramente dalla fitta corrispondenza intercorsa
in particolare con la LENAF, ha tenuto un comportamento reiteratamente scorretto
e in evidente spregio alla disponibilità da ogni parte dimostrata, oltre che in aperta
violazione degli articoli del Regolamente per l’Attività Agonistica già richiamati,
·___________________
·FIDAF – FEDERAZIONE ITALIANA DI AMERICAN FOOTBALL
www.fidaf.org Pagina 2 di 3
Tutto ciò premesso e considerato il Giudice sportivo
A) visto il Titolo II, Capitolo II, articolo 5 del Regolamento per l’Attività Agonistica
dispone: partita persa con il risultato 0-8 a favore dei GUELFI Firenze;
B) visto il Titolo II, Capitolo II, articolo 11 del Regolamento per l’Attività Agonistica,
dispone: sanzione pecuniaria di €. 300,00 (euro trecento/00) nei confronti della
società BLACKS di Rivoli;
C) visto l’art. 5 comma 1 lettera b) del Regolamento di Giustizia e Disciplina, dispone
ammenda pari a €. 1.000,00 (euro mille/00) nei confronti della società BLACKS di
Rivoli.
Depositato in Segreteria Generale lì 20 marzo 2009

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