Disposizioni urgenti in materia di enti locali

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marco panaro
00mercoledì 1 giugno 2005 11:31
TESTO DEL DECRETO-LEGGE 31 marzo 2005, n. 44 (in G.U. n. 75 del 1° aprile 2005), COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 31 maggio 2005, n. 88 (in G.U. n. 125 del 31 maggio 2005), recante: «Disposizioni urgenti in materia di enti locali».

(estratto)

Art. 3-bis.

Capacità dell'ente locale di stare in giudizio attraverso il dirigente

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Da notare che dice "il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio" e non il responsabile dell'imposta.
clatemp
00martedì 7 giugno 2005 13:58
da notare che il "...può...anche..." che come al solito creerà solo confusione. Proviamo a capire cosa può succedere:


a) Come oggi (visto che inserendo un "anche" vuol dire che la situazione attuale è ugualmente legittima): Il Sindaco su mandato della Giunta resiste in giudizio e poi da mandato al r.d.s. tributi (se vuole altrimenti ad un legale)

b) Il responsabile del servizio tributi sentendo solo se stesso decide di resistere o meno in giudizio, di transare, di rinunciare ecc. ecc.(eventualmente incaricando un legale di seguire la procedura impegnando la relativa spesa)


secondo me non ha molto senso questa dicotomia. A meno che non si rimandi allo statuto del Comune, scegliere una delle due strade...oppure ancora (vista la clausola transitoria) non si tratti della solita sanatoria per salvare i contenziosi in corso e basta.

p.s. perchè da da quando c'è il centro destra in 4 anni non c'è una norma che sia una, che riguarda il settore degli enti locali che mi convinca? sarà prevenzione?[SM=g27829]
marco panaro
00martedì 7 giugno 2005 14:12
Re:

Scritto da: clatemp 07/06/2005 13.58

b) Il responsabile del servizio tributi sentendo solo se stesso decide di resistere o meno in giudizio, di transare, di rinunciare ecc. ecc.(eventualmente incaricando un legale di seguire la procedura impegnando la relativa spesa)



DIM]



"stare in giudizio mediante" non vuol dire che decide lui, credo. però di tributi non so un piffero.
lillo1
00martedì 7 giugno 2005 22:18
vero. "stare in giudizio mediante" vuol dire solo chi è legittimato a rappresentare l'ente in giudizio. mi pare che prima del testo unico questa fosse una bella querelle, c'erano orientamenti e opinioni contrastanti. con il testo unico, che attribuisce inequivocabilmente la rappresentanza dell'ente al sindaco, si era finalmente risolto il problema, e non c'erano più tanti dubbi in proposito sul fatto che toccasse al sindaco stare in giudizio in nome e per conto del comune.
mi pare giusto che una norma buttata li quasi per caso ricrei un po' di confusione...
in ogni caso, sono d'accordo con marco. avere la legittimazione a stare in giudizio non significa che non occorra qualche atto interno che autorizzi il soggetto competente (sia esso sindaco o dirigente) a promuovere o resistere a una lite, mi pare indubbio che anche il sindaco, fino ad oggi, non decidesse da solo. d'altra parte, l'art. 6 del testo unico demanda allo statuto "i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio", quindi credo che sia opportuno definire la cosa a livello statutario.
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