DDL - Concessione di amnistia e di indulto

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Pertinax
00lunedì 24 luglio 2006 14:31
Approvato il nuovo testo dalla Commissione giustizia, il 24 inizia l’esame in Aula

L'indulto proposto per reati entro il 2 maggio
(Ddl Camera 525 - Concessione di amnistia e di indulto)


Indulto per tutti i reati commessi entro il 2 maggio 2006 nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Lo prevede il ddl approvato dalla Commissione Giustizia della Camera il 19 luglio e all'esame dell'Aula dal 24. Il testo del relatore Enrico Buemi (Rosa nel pugno) prevede uno sconto di pena anche per i reati finanziari e contro la Pubblica Amministrazione. Secondo il disegno di legge, frutto dello stralcio del provvedimento dell’amnistia da quello dell’indulto, il beneficio sarà revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni. Lunga la lista dei reati esclusi: associazioni sovversive, associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico, arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale, riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, prostituzione e pornografia minorile, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. L’indulto è un provvedimento di indulgenza a carattere generale, previsto dall’articolo 174 del codice penale che condona, in tutto o in parte, la pena inflitta e, salvo che il decreto disponga diversamente, non estingue le pene accessorie e gli altri effetti della condanna. (24 luglio 2006)

Ddl Camera 525 - Concessione di indulto

Articolo 1.

stralciato

Articolo 2.

(Indulto).

1. È concesso indulto [1]per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006 nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 delcodice penale[2].

2. È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, indulto.

3. L'indulto non si applica:

a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 270 (associazioni sovversive), primo comma;

2) 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);

3) 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);

4) 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);

5) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);

6) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);

7) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

8) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);

9) 306 (banda armata);

10) 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale);

11) 416-bis (associazione di tipo mafioso);

12) 422 (strage);

13) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);

14) 600-bis (prostituzione minorile);

15) 600-ter (pornografia minorile), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1;

16) 600-quater (detenzione di materiale pornografico), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1 del codice penale, sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600-quater;

17) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);

18) 601 (tratta di persone);

19) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);

20) 609-bis (violenza sessuale);

21) 609-quater (atti sessuali con minorenne);

22) 609-quinquies (corruzione di minorenne);

23) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);

24) 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione), commi primo, secondo e terzo;

25) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74;

c) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 1 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni;

d) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni;

e) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 3 del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 305.

4. I benefìci di cui ai commi 1 e 2 sono revocati di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 3.

stralciato

NOTE


[1] Questo è l’articolo 174 del codice penale che disciplina l’indulto:

174 Indulto e grazia

L’indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un’altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.

Nel concorso di più reati, l‘indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati.

Si osservano, per l‘indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi dell‘art. 151.



[2] Questo è l’articolo 151 del codice penale:

151 Amnistia

L‘amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l’esecuzione della condanna e le pene accessorie.

Nel concorso di più reati, l’amnistia si applica ai singoli reati per i quali è conceduta.

La estinzione del reato per effetto dell’amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto , salvo che questo stabilisca una data diversa .

L‘amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.

L‘amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell‘art. 99, né ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente.

[Modificato da Pertinax 24/07/2006 14.32]

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