Sentenze persanti per i BLACKS TORINO:
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Sentenza del Giudice Federale sull’incontro Blacks-Guelfi
March 27, 2009
Federazione Italiana Di American Football
Giudice Sportivo Federale
Incontro: Blacks Rivoli vs Guelfi Firenze
Del 15/03/2009
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Il Giudice Sportivo, letta la documentazione acquisita relativa all’incontro di cui in epigrafe
PREMESSO CHE
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in data 08 marzo 2009 i BLACKS comunicavano l’indisponibilità del campo su cui
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del termine di cui al capitolo II, art. 5 del Regolamento dell’Attività Agonistica i
BLACKS non provvedevano a fornire alcuna documentazione giustificativa del caso
di forza maggiore, né tantomeno in merito alla causa di indisponibilità del campo;
nonostante la precisa richiesta inoltrata dalla LENAF a fronte del mancato rispetto
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campo sostitutivo i GUELFI rendevano nota la loro disponibilità a disputare
ugualmente la partita variando tempi e luoghi dell’incontro;
a fronte della perdurante impossibilità dei BLAKS di assicurare la disponibilità di un
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alternativa, individuata entro breve in un campo idoneo al caso;
al tempo stesso il Presidente della LENAF si attivava per reperire una soluzione
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tesserati per precedenti impegni lavorativi che non venivano in alcun modo
documentati o specificati;
i BLAKS rifiutavano tutte le alternative proposte adducendo indisponibilità dei propri
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partita, comunicando tale provvedimento a tutte le parti interessate che fino a quel
momento erano rimaste a disposizione per disputare l’incontro;
in data 12 marzo 2009 il Presidente della LENAF disponeva la sospensione della
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il giorno 5 aprile in un caso e il giorno 7 giugno nell’altro, presso i quali disputare
l’incontro;
solo in data 20 marzo 2009 i BLACKS proponevano due campi sostitutivi, disponibili
CONSIDERATO CHE
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Agonistica, in particolare del Titolo II, Capitolo II, articolo 5 (obblighi della squadra
di casa) per quanto riguarda la disponibilità e l’utilizzabilità del campo e del
successivo articolo 11 (spostamento degli incontri) per quanto riguarda la variazione
del campo e la non tempestiva comunicazione dello stesso;
il comportamento dei BLAKS è innegabilmente lesivo del Regolamento per l’Attività
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alternativo ha costretto il CIA a tenere comunque a disposizione dei BLACKS i
candidati alla formazione della crew arbitrale, immobilizzando inutilmente delle
risorse;
la mancata tempestiva segnalazione da parte della squadra di casa di un campo
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in particolare con la LENAF, ha tenuto un comportamento reiteratamente scorretto
e in evidente spregio alla disponibilità da ogni parte dimostrata, oltre che in aperta
violazione degli articoli del Regolamente per l’Attività Agonistica già richiamati,
la società BLACKS, come emerge chiaramente dalla fitta corrispondenza intercorsa
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Tutto ciò premesso e considerato il Giudice sportivo
A) visto il Titolo II, Capitolo II, articolo 5 del Regolamento per l’Attività Agonistica
dispone: partita persa con il risultato 0-8 a favore dei GUELFI Firenze;
B) visto il Titolo II, Capitolo II, articolo 11 del Regolamento per l’Attività Agonistica,
dispone:
sanzione pecuniaria di €. 300,00 (euro trecento/00) nei confronti della
società BLACKS di Rivoli;
C) visto l’art. 5 comma 1 lettera b) del Regolamento di Giustizia e Disciplina, dispone
ammenda pari a €. 1.000,00 (euro mille/00) nei confronti della società BLACKS di
Rivoli.
Depositato in Segreteria Generale lì 20 marzo 2009